Lo statuto dell'Associazione culturale Imperiaoggi Web TV
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.
STATUTO
Art. 1.
È costituita l’Associazione “Associazione culturale Imperiaoggi Web TV” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L’Associazione opera sia in Italia che all’Estero.
Art. 2.
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
diffondere la cultura nel mondo giovanile e non;
ampliare tramite i nuovi media l’informazione libera, lo sport, le manifestazioni, le attività economiche di singoli e imprese, la storia e i prodotti del territorio, il turismo e diffondere la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, e le tradizioni locali, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura e le tradizioni locali come un bene per la persona ed un valore sociale, attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di approfondimento e studio nell’area sociale, politica, storica, economica scientifica e giuridica;
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, sportivi, musicali, artistici assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura in generale, un sollievo al proprio disagio.
Art. 3.
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali, anche per conto terzi: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, corsi di studio per giovani ed adulti;
attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, pubblicazioni, concorsi di idee, borse di studio, convegni, manifestazioni e altri eventi, da diffondere tramite mezze mediali;
attività editoriale: pubblicazione di prodotti editoriali con esclusione di quotidiani, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, realizzazione di siti internet, televisioni e film;
Art. 4.
L’associazione è offerta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali:
soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno caratteristiche proprie e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 5.
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Art. 6.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Art. 7.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il presente esercizio terminerà il 31/12/2012.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10.
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Vicepresidente
il Tesoriere
Il Consiglio di Direttivo può nominare uno o più Direttori.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo esprimendo voto consultivo e durante le sedute svolge funzioni da Segretario.
Art. 11.
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno i due terzi degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della totalità dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con i due terzi dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio direttivo;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13.
Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Art. 14.
Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno i due terzi dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15.
Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16
Il Presidente del Consiglio direttivo trasmette al Direttore, tramite apposita delega, l’autorizzazione a sottoscrivere gli atti relativi alle attività svolte.
Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo, con un mandato triennale, tacitamente rinnovato in assenza di revoca o dimissioni da presentare almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
L’incarico di Direttore si configura come incarico esterno agli organi sociali dell’Associazione.
Il Direttore:
- Ha la responsabilità gestionale dell’associazione.
- Firma gli atti che impegnano l’Associazione nei confronti di terzi, nei limiti stabiliti dalla delega ricevuta.
- Cura l’attuazione delle decisioni del Consiglio direttivo.
- Convoca il Consiglio direttivo.
- Attribuisce incarichi e funzioni al personale dipendente ed ai collaboratori esterni.
- Presenta ed illustra al Consiglio direttivo una relazione tecnica annuale ed i bilanci preventivi e consuntivi affiancato dal Tesoriere.
- In caso d’impedimento, dimissioni, decadenza o revoca del Direttore o dei componenti del Consiglio direttivo si procede alla loro sostituzione con le procedure previste per la loro nomina.
Art. 17.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità..
Art. 18.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 19.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.